28/03/2024
WELFARE AZIENDALE E PREMI DI RISULTATO:
Premi di risultato
I premi di risultato sono somme erogate ai dipendenti sottese al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. I suddetti devono essere predeterminati sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, nei quali, sono previsti i criteri di adeguata misurazione e verifica, nonché il periodo congruo entro il quale deve essere verificato il raggiungimento dei risultati.
Il principale vantaggio fiscale a favore del dipendente risiede nella possibilità di assoggettare il valore di tali premi ad imposta sostitutiva IRPEF pari al 5%, con un limite massimo di reddito di 3.000 euro lordi. Per il computo di tale valore è necessario considerare tutti i premi percepiti dal dipendente nel periodo d'imposta, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
I dipendenti a cui è possibile riconoscere tali premi devono possedere i seguenti requisiti:
1. Percezione, nell'anno precedente alla corresponsione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. A tal fine sono da escludersi sia i redditi soggetti a tassazione separata che i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
2. Sono titolari di rapporto di lavoro subordinato, essendo esclusi i lavoratori parasubordinati.
Nel caso di aziende con rappresentazione sindacale i risultati-obiettivo, devono essere stabiliti tramite contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU. In assenza di rappresentanza sindacale, la società può alternativamente:
• Recepire il contratto collettivo territoriale di settore, si sottolinea che in tale ipotesi sarà recepita non solo la previsione agevolativa, ma l'intera regolamentazione.
• Stipulare contratti collettivi aziendali con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il contratto collettivo può prevedere la possibilità di convertire il premio con i beni e servizi di cui all'art. 51 c. 2 e 3 del TUIR (es. abbonamento mezzi di trasporto, previdenza complementare e assistenza sanitaria, azioni, auto, prestiti, fabbricati).
Welfare aziendale
Rientrano tra il cd. welfare aziendale l'insieme di prestazioni, opere e servizi a favore del dipendente, principalmente sotto forma di rimborso spese, con finalità di rilevanza sociale (art. 51 TUIR c.2 lett. f e seguenti). All'interno di tale categoria rientrano tutte le spese relative ad opere e servizi di utilità sociale, spese per educazione ed istruzione, spese per assistenza familiari anziani e/o non autosufficienti, spese aventi finalità medica o culturale, contributi per forme di previdenza complementare e/o premi assicurativi.
Il vantaggio fiscale a favore del dipendente risiede nell'esclusione dal reddito imponibile degli importi erogati, a condizione che tali benefit siano riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a specifiche categorie di dipendenti, senza che si configuri una prestazione ad personam. A beneficiare di tali benefit possono essere anche i familiari dei dipendenti rientranti nella previsione di cui all'art. 12 TUIR.
A carico dell'impresa il vantaggio principale risiede nella relativa flessibilità organizzativa; in particolare, è possibile implementare un piano di welfare aziendale anche tramite un semplice regolamento aziendale. In ogni caso, in tale scenario è necessario che dal regolamento derivi un obbligo negoziale a carico del datore di lavoro, il quale riconosce un diritto al lavoratore a percepire il rimborso spese/erogazione del welfare.
Fringe benefit generici
Si rammenta che, laddove si voglia riconoscere ai dipendenti forme più libere rispetto ai premi, senza dover transitare per l'impianto più complesso del contratto collettivo, è pur sempre possibile ricorrere ai fringe benefit generici. In particolare, per il 2024 è stata estesa la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit, elevando a 1.000 euro (2.000 per i soggetti con figli a carico) l'ordinario limite di 258,23 euro di non imponibilità IRPEF. Rientrano tra i fringe benefit tutte le somme in denaro o natura previste dall'art. 51 c.2 del TUIR, con particolare estensione anche alle spese per le utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale), l'affitto per la prima casa o gli interessi passivi sul mutuo.
☎Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02-745560 / 02-89053947, o scrivi a: [email protected]