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📊 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONELe Novità in Arrivo dal 1° Luglio 2025Gli incentivi all'assunzione sono uno strumento fondamen...
14/07/2025

📊 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE
Le Novità in Arrivo dal 1° Luglio 2025

Gli incentivi all'assunzione sono uno strumento fondamentale per supportare la crescita occupazionale. Oggi vogliamo fare il punto sui principali incentivi attualmente disponibili, evidenziando gli aspetti più rilevanti per comprendere come sfruttarli al meglio.
Importante novità: a partire dal 1° luglio 2025, il bonus giovani under 35 avrà un nuovo requisito. L’assunzione o la trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato dovrà infatti prevedere un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

⬇️Per maggiori dettagli, consulta il nostro prospetto riepilogativo.
☎️Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02-745560 o scrivi a: [email protected]

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I PROFESSIONISTI ALLA ROUNDTABLE DI SOSTENIBILITA’ IN SDA BOCCONI📌 Al Lancio la nuova service line ESG Reporting dello S...
21/01/2025

I PROFESSIONISTI ALLA ROUNDTABLE DI SOSTENIBILITA’ IN SDA BOCCONI

📌 Al Lancio la nuova service line ESG Reporting dello Studio Locatelli & Associati

Nella giornata di domani mercoledì 22 gennaio 2025 la Dott.ssa Silvia Ravani ed il Dott. Alessio Ghidone prenderanno parte alla roundtable organizzata da SDA Bocconi – School of Management dal titolo “La filiera sostenibile tra Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)”.
Una reunion atta ad un dinamico confronto tra esperti nell’ambito dell’area tematica della Sustainability, Diversity & Inclusion, approfondendo i profili operativi degli ESRS Standards con un approccio pragmatico e fattivo.
La partecipazione all’evento si colloca pienamente nell’alveo delle attività condotte dalla nuova service line dello Studio Locatelli Sani Ravani & Associati denominata “ESG Reporting & Sustainability Advisory”, di cui la Dott.ssa Ravani ed il Dott. Ghidone ne sono membri attivi, supportando nel quotidiano imprese ed imprenditori nella compliance, in veste di soggetti obbligati ovvero in via volontaristica, alla normativa comunitaria in tema di sostenibilità.

☎Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02-745560 / 02-89053947, o scrivi a: [email protected]

LE DINAMICHE ESG E LE CORRELAZIONI CON I MODELLI 231Le dinamiche della sostenibilità che trovano la loro applicazione in...
26/11/2024

LE DINAMICHE ESG E LE CORRELAZIONI CON I MODELLI 231

Le dinamiche della sostenibilità che trovano la loro applicazione in ambito aziendale, in linea sostanziale, rappresentano quei fattori che possono essere collegati al concetto di investimento responsabile, andando ad effettuare un connubio tra le variabili tipiche della gestione finanziaria tradizionale ed una nuova consapevolezza in termini di considerazione dei risvolti di natura ambientale, sociale e di governance.
A ben vedere, in relazione alle questioni afferenti alla sostenibilità ed ai principi ESG, vi sono svariati elementi di interconnessione con le aree sensibili e i rischi di reato previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi che nella nozione di “Environmental” si potrebbero facilmente ricomprendere i reati ambientali e quelli contro la pubblica amministrazione declinati in termini di speculazione edilizia ed urbanizzazione; in quella di “Social” sarebbe lecito annoverare i reati contro la salute e sicurezza dei lavoratori, quelli informatici nell’accezione di violazione della normativa privacy ed i reati contro la personalità individuale e, in ultimo, all'interno della nozione di “Governance” potremmo includere: la Market Abuse, i reati tributari, quelli di riciclaggio ed autoriciclaggio e, più in generale, i reati societari intesi come comunicazioni false o mendaci.

Non da ultimo, a ben vedere, vi è anche una forte interdipendenza tra gli ambiti della normativa 231 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, che, di fatto, rende ancora più evidenti le connessioni con la disciplina della sostenibilità.
Tutto ciò premesso, orbene, si deve considerare che è ormai anacronistico perseguire, in linea prospettica, una concezione dell'azienda atomistica, in quanto la contaminazione tra discipline e, più in generale, tra aspetti che caratterizzano la vita imprenditoriale è destinata ad esacerbarsi progressivamente, analogamente dunque anche le tematiche connesse alla sostenibilità non debbono essere percepite come un cluster isolato od un compartimento stagno confinato all'interno dell'area finance di ogni impresa per gli aspetti di rendicontazione, bensì deve essere intesa come un elemento duttile in grado di contaminare in maniera integrale ogni ambito della vita aziendale, apportando valore al sistema impresa secondo un nuovo paradigma più inclusivo.

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FINALITA’ E CONTENUTI DEGLI EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDSLa Corporarate Sustainability Reporting Directive...
20/11/2024

FINALITA’ E CONTENUTI DEGLI EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

La Corporarate Sustainability Reporting Directive (CSRD), come peraltro già anticipato in altri contributi in questa sede, introduce come standard univoco di rendicontazione i principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards) elaborati dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Lo scopo di questa previsione è proprio quello di superare la frammentarietà ed il proliferare di standard alternativi di rendicontazione, addivenendo ad un modello univoco che, conseguentemente, permetta una maggiore comparabilità tra i report di sostenibilità elaborati, in via obbligatoria o volontaristica, dalle imprese europee.
I contenuti dei principi ESRS sono orientati ad una prospettiva multi stakeholder ed, essenzialmente, si suddividono in due macro categorie: quelli generici, anche detti sector agnostic, che forniscono strumenti comuni a tutti coloro che sono chiamati a questo tipo di rendicontazione, prescindendo dallo specifico business di attività, e quelli settoriali o “sector specific”. Questi ultimi sono finalizzati a contemplare e misurare il rischio di impatto socio-ambientale nei settori tradizionalmente più esposti a queste tematiche, tra i quali si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello agricolo, petrolifero, estrattivo, metallurgico ed energetico.
In via preliminare, giova sottolineare come relativamente al tema dell’adeguata informativa, la direttiva CSRD e, come diretta conseguenza, anche i principi di sostenibilità, hanno posto attenzione sul concetto di comprehensive corporate reporting, il quale consta in un’interconnessione tra il bilancio d’esercizio e la rendicontazione ESG. Orbene, l’informativa societaria può dirsi confacente se consente al fruitore finale del report di sostenibilità di avere una visione complessiva e ordinata del business condotto dall’impresa e, soprattutto, della sua reale e concreta capacità di produrre shared value anche in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance. Questo non deve unicamente essere appurato in un’ottica consuntiva tipica della logica bilancistica, che esegue un’analisi successiva di fatti già accaduti, bensì occorre considerare anche le strategie e le politiche adottate dall’impresa per gli esercizi futuri, valutando la loro coerenza prospettica con la normativa di sostenibilità.

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L’ASSURANCE DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀCon l’entrata in vigore della Corporate Social Responsability Directive (cd. CSRD...
13/11/2024

L’ASSURANCE DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ
Con l’entrata in vigore della Corporate Social Responsability Directive (cd. CSRD), al precipuo fine di limitare i fenomeni di overselling e greenwashing, ma anche per conferire maggiore affidabilità al report di sostenibilità è stato introdotto, in via analoga rispetto al Financial Reporting, l’obbligo di assurance anche in ambito ESG.
Assume dunque una nuova veste il ruolo del Revisore Legale dei Conti che, di fatto, viene chiamato ad esprimersi anche sulla rendicontazione di sostenibilità fornendo, come output finale, un giudizio di adeguatezza del report stesso.
Orbene, ad onor del vero, va precisato che sussistono due tipologie distinte di assurance:
• La limited assurance: in questa fattispecie il revisore esegue una verifica circoscritta dei documenti e delle informazioni aziendali. Siffatta forma di audit garantisce un grado di sicurezza inferiore rispetto alla classica revisione; infatti, il professionista è chiamato ad identificare eventuali questioni materiali, ma non fornisce certezza elevata sull’accuratezza delle informazioni esaminate;
• La reasonable assurance: prevede una revisione approfondita dei documenti e delle informazioni aziendali, il professionista raccoglie evidenze sufficienti affinché sia per lui possibile attestare la conformità del report ai principi contabili adottati.
In ambito di sostenibilità, il principio di revisione di riferimento è l’ISAE 3000 Revised approvato ed emesso dall’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB).
E’ bene inoltre ricordare che, ad oggi, l’attività di revisione sui report di sostenibilità si sostanzia nella maggior parte dei casi in una limited assurance, tuttavia la prospettiva è quella di migrare verso la reasonable assurance (verosimilmente nel 2028), di fatto raggiungendo in via definitiva lo standard di affidabilità tipico della rendicontazione finanziaria.

CSRD e PMI: la rendicontazione di sostenibilità per le small and medium companiesAlcuni principi ESRS elaborati dall’EFR...
10/10/2024

CSRD e PMI: la rendicontazione di sostenibilità per le small and medium companies

Alcuni principi ESRS elaborati dall’EFRAG in tema di rendicontazione di sostenibilità richiedono ai soggetti obbligati, in linea con il disposto di cui alla Corporate Sustainability Reporting Directive, di fornire un’informativa circa la filiera retrostante i propri prodotti o servizi. In particolare, trattasi dei principi:
• ESRS E1 per le emissioni di CO2 Scope 3;
• ESRS E5 per i flussi di materiali per l’economia circolare;
• ESRS S2 per i lavoratori nella catena del valore.

Questa previsione ha come immediata implicazione il fatto che, talune aziende che si trovano ad essere nella catena di fornitura di soggetti tenuti alla CSRD, debbano porre in essere un sistema di rendicontazione di sostenibilità per continuare far parte di quella determinata filiera, poiché solo in questo modo, l’azienda che si trova a valle (obbligata alla CSRD) può garantire la sostenibilità di tutta la supply chain. Come il lettore ben comprenderà, si tratta di una tematica che trascende il mondo del sustainable reporting, arrivando a conseguire importanti riflessi ed implicazioni in tema di competitività e di business continuity, in quanto nel processo di scelta di un fornitore si affianca alla dinamica economica, anche quella ESG.

L’EFRAG (l’ente preposto all’elaborazione degli ESRS) ha tuttavia ritenuto, in relazione alle PMI, di utilizzare un principio di proporzionalità in considerazione dell’inevitabile minore strutturazione e sofisticatezza degli assetti amministrativi e gestionali di cui sono dotate, così da evitare un eccessivo aggravio di oneri per porre in essere la rendicontazione di sostenibilità.

Sul punto, pertanto, l’EFRAG sta elaborando (ad oggi solo in bozza) un ESRS specifico per le PMI quotate (o LSME Listed Small -Medium Enterprises) con una ridotta richiesta informativa. In via del tutto analoga, è in fase di definizione un ulteriore principio ESRS per la PMI non quotate e non soggette a CSRD, finalizzato a standardizzare l’informativa volontaria di sostenibilità (Voluntary ESRS for Small and Medium Enterprises). Il principio, ad oggi in bozza, prevede che la rendicontazione volontaria possa avvenire sulla base di tre moduli standardizzati di complessità crescente:
1. Modulo base: rappresenta l’approccio base semplificato per le microimprese. Non è richiesta l’analisi di materialità;
2. Modulo Narrativo-Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT): contiene le informative narrative in relazione alle Politiche, Azioni ed Obiettivi (PAT) da rendicontare se l’impresa ne dispone. L’analisi di materialità è necessaria per rivelare le questioni di sostenibilità di maggior pregnanza per l’attività e l’organizzazione di impresa;
3. Modulo Business Partners (BP): contiene i dati aggiuntivi che probabilmente integrano l’informativa richiesta dagli istituti di credito, investitori e clienti dell’impresa. L’analisi di materialità è necessaria per limitare il report solo ai dati rilevanti per l’impresa.

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LA CORPORATE SUSTAINABILITY DIRECTIVE (2022/2464/UE): ITER NORMATIVO E PORTATA INNOVATIVALa Direttiva 2022/2464/UE, megl...
08/10/2024

LA CORPORATE SUSTAINABILITY DIRECTIVE (2022/2464/UE): ITER NORMATIVO E PORTATA INNOVATIVA

La Direttiva 2022/2464/UE, meglio nota come “Corporate Sustainability Directive” (o in breve CSRD), rappresenta uno dei più recenti contributi del legislatore comunitario in termini di reporting di sostenibilità, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il provvedimento modifica e migliora il disposto di cui alla Direttiva 2014/95/UE anche nota come “Non Financial Reporting Directive” (in breve NFRD).
Tuttavia, a ben vedere, i contributi normativi da parte del legislatore di Bruxelles sul tema del reporting di sostenibilità hanno subito un’evoluzione nel corso degli anni, di cui la CSRD rappresenta solo, in ordine cronologico, la direttiva più recente in termini di emanazione e recepimento nel nostro Paese. In particolare:
• le prime riflessioni sono contenute della Direttiva n. 2013/34/UE (cd. Direttiva Accounting) che introduce le tematiche di responsabilità ambientale e sociale;
• segue la già citata Direttiva NFRD, che per prima impone l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese, introducendo come tool di riferimento la Dichiarazione Non Finanziaria (cd. DNF);
• giungono poi le Comunicazioni della Commissione n. 2017/C 215/01 e n. 2019/C 209/01 che cercano di colmare alcune carenze della NFRD (che richiamano integralmente), senza tuttavia risolvere la problematica principale, ovverosia l’assenza di uno standard di rendicontazione univoco per gli operatori;
• pressoché in contemporanea viene emanato il Regolamento n. 2019/2088, noto anche come “Sustainable Financial Disclosure Regulation” (in breve SFDR) atto alla regolamentazione della reportistica non finanziaria nel settore dei servizi finanziari.
Infine, nel 2022, si arriva alla direttiva CSRD, la cui portata innovativa si sostanzia nei seguenti principali aspetti:
1. viene incrementata, rispetto alla NFRD, la platea dei soggetti obbligati con un meccanismo progressivo a cascata incrementale;
2. vengono definite le informazioni non finanziarie essenziali da riportare nel report di sostenibilità;
3. viene incaricato l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) di redigere dei principi contabili di sostenibilità (ESRS) che costituiscono il paradigma di riferimento da applicarsi per questa tipologia di reporting;
4. si introduce la limited assurance per le non financial information a cura di un soggetto terzo indipendente.

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Report di sostenibilità Quando si parla di rendicontazione di sostenibilità si fa riferimento ad un quadro normativo com...
25/09/2024

Report di sostenibilità

Quando si parla di rendicontazione di sostenibilità si fa riferimento ad un quadro normativo comunitario che individua, a d oggi, solo una minoranza di soggetti obbligati, mentre di fatto si tratta di una scelta volontaristica per la maggior parte delle imprese operanti nel contesto europeo.
A parziale mitigazione di quanto poc’anzi affermato, va rilevato come il legislatore di Bruxelles a partire dalla direttiva CSRD, che avremo modo di commentare diffusamente su queste pagine, sta adottando un approccio estensivo, prevedendo un’espansione a cascata progressiva dei soggetti tenuti a questo tipo di adempimento.
Tutto ciò premesso, contrariamente al pensiero comune, non solo le imprese di grandi dimensioni pubblicano informazioni sulla sostenibilità, ma anche quelle di size inferiore si stanno muovendo in tal senso. In Italia è recentemente scattata la corsa ai bilanci green e sono le PMI che hanno dato una spinta fortissima all’incremento della diffusione dei sustainability report seppur non siano obbligate, proprio in forza del fatto che questo strumento viene sempre più percepito come un’opportunità, come un elemento distintivo che consente all’impresa di differenziarsi dai propri competitor.
Quali sono, dunque, a livello macroeconomico, le variabili alla base della diffusione dei report di sostenibilità? I principali driver riconosciuti sono i seguenti:
1. Dimensioni di impresa;
2. Struttura proprietaria;
3. Governance e caratteristiche del management;
4. Settori controversi ad alto impatto;
5. Pressione da parte degli stakeholder;
6. Performance;
7. Regolamentazione.
Alla luce di quanto sopra possiamo dunque concludere individuando i principali vantaggi per le aziende che decidono di adottare il corporate sustainability reporting su base volontaria, ovvero poiché obbligate:
1. Incremento del valore di impresa;
2. Maggiore liquidità del titolo azionario in borsa (per le quotate);
3. Riduzione del costo del capitale di debito;
4. Incremento della brand identity e della reputazione aziendale;
5. Miglioramento dei processi decisionali e delle prassi aziendali;
6. Incremento delle performance ESG compliant.

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WELFARE AZIENDALE E PREMI DI RISULTATO:Premi di risultatoI premi di risultato sono somme erogate ai dipendenti sottese a...
28/03/2024

WELFARE AZIENDALE E PREMI DI RISULTATO:

Premi di risultato
I premi di risultato sono somme erogate ai dipendenti sottese al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. I suddetti devono essere predeterminati sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, nei quali, sono previsti i criteri di adeguata misurazione e verifica, nonché il periodo congruo entro il quale deve essere verificato il raggiungimento dei risultati.
Il principale vantaggio fiscale a favore del dipendente risiede nella possibilità di assoggettare il valore di tali premi ad imposta sostitutiva IRPEF pari al 5%, con un limite massimo di reddito di 3.000 euro lordi. Per il computo di tale valore è necessario considerare tutti i premi percepiti dal dipendente nel periodo d'imposta, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
I dipendenti a cui è possibile riconoscere tali premi devono possedere i seguenti requisiti:
1. Percezione, nell'anno precedente alla corresponsione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. A tal fine sono da escludersi sia i redditi soggetti a tassazione separata che i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
2. Sono titolari di rapporto di lavoro subordinato, essendo esclusi i lavoratori parasubordinati.
Nel caso di aziende con rappresentazione sindacale i risultati-obiettivo, devono essere stabiliti tramite contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU. In assenza di rappresentanza sindacale, la società può alternativamente:
• Recepire il contratto collettivo territoriale di settore, si sottolinea che in tale ipotesi sarà recepita non solo la previsione agevolativa, ma l'intera regolamentazione.
• Stipulare contratti collettivi aziendali con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il contratto collettivo può prevedere la possibilità di convertire il premio con i beni e servizi di cui all'art. 51 c. 2 e 3 del TUIR (es. abbonamento mezzi di trasporto, previdenza complementare e assistenza sanitaria, azioni, auto, prestiti, fabbricati).

Welfare aziendale
Rientrano tra il cd. welfare aziendale l'insieme di prestazioni, opere e servizi a favore del dipendente, principalmente sotto forma di rimborso spese, con finalità di rilevanza sociale (art. 51 TUIR c.2 lett. f e seguenti). All'interno di tale categoria rientrano tutte le spese relative ad opere e servizi di utilità sociale, spese per educazione ed istruzione, spese per assistenza familiari anziani e/o non autosufficienti, spese aventi finalità medica o culturale, contributi per forme di previdenza complementare e/o premi assicurativi.

Il vantaggio fiscale a favore del dipendente risiede nell'esclusione dal reddito imponibile degli importi erogati, a condizione che tali benefit siano riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a specifiche categorie di dipendenti, senza che si configuri una prestazione ad personam. A beneficiare di tali benefit possono essere anche i familiari dei dipendenti rientranti nella previsione di cui all'art. 12 TUIR.

A carico dell'impresa il vantaggio principale risiede nella relativa flessibilità organizzativa; in particolare, è possibile implementare un piano di welfare aziendale anche tramite un semplice regolamento aziendale. In ogni caso, in tale scenario è necessario che dal regolamento derivi un obbligo negoziale a carico del datore di lavoro, il quale riconosce un diritto al lavoratore a percepire il rimborso spese/erogazione del welfare.

Fringe benefit generici
Si rammenta che, laddove si voglia riconoscere ai dipendenti forme più libere rispetto ai premi, senza dover transitare per l'impianto più complesso del contratto collettivo, è pur sempre possibile ricorrere ai fringe benefit generici. In particolare, per il 2024 è stata estesa la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit, elevando a 1.000 euro (2.000 per i soggetti con figli a carico) l'ordinario limite di 258,23 euro di non imponibilità IRPEF. Rientrano tra i fringe benefit tutte le somme in denaro o natura previste dall'art. 51 c.2 del TUIR, con particolare estensione anche alle spese per le utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale), l'affitto per la prima casa o gli interessi passivi sul mutuo.

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I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO LOCATELLI & ASSOCIATI AL PREMIO INDUSTRIA FELIX 2024: L’EVENTO TORINESE INAUGURA LA NUOVA ...
19/03/2024

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO LOCATELLI & ASSOCIATI AL PREMIO INDUSTRIA FELIX 2024: L’EVENTO TORINESE INAUGURA LA NUOVA EDIZIONE

Al via l’edizione 2024 del Premio Industria Felix 2024 che ufficialmente prenderà avvio giovedì 21 marzo 2024 nell’iconica cornice dell’Unione Industriale di Torino e che, tappa dopo tappa, attraverserà tutta la pen*sola premiando l’Italia che compete, che innova e che fa impresa.
Relatrice dell’evento torinese sarà la Dott.ssa Silvia Ravani, Senior Associate di Studio Locatelli & Associati, che prenderà parte attivamente al talk show mediato dai giornalisti del Sole 24 Ore, portando la sua esperienza di Dottoressa Commercialista a disposizione di tutti gli astanti, offrendo un punto di vista soprattutto fiscale relativamente ai temi trattati.
Tra le presenze, tuttavia, non mancherà anche il Dott. Alessio Ghidone, Dottore Commercialista presso lo Studio Locatelli & Associati, che si renderà disponibile per eventi di incontro e confronto privato con chi, tra i presenti, gradirà un approfondimento sui temi trattati.
A fare eco a ciò il Dott. Valerio Locatelli, Partner dello Studio Locatelli & Associati, che in una nota congiunta con il Dott. Renato Ravani, CEO & Chairman di M&L Consulting Group, ha confermato il sodalizio con l’advisory company meneghina anche per il 2024: “Siamo pronti per offrire il nostro contributo in prima linea per fornire ad imprese ed imprenditori gli strumenti per competere, per crescere e per eccellere”, queste le parole del Dott. Valerio Locatelli.

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Per tutte le imprese e organizzazioni residenti nel territorio italiano che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi i...
15/03/2024

Per tutte le imprese e organizzazioni residenti nel territorio italiano che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia.
Tali progetti di innovazione dovranno conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Le riduzioni di consumi energetici verranno calcolate sulla base annuale dei consumi registrati nell'esercizio precedente.
Saranno ammessi all'agevolazione anche:
- investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia rinnovabile
- spese per la formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica.
Nel caso in cui la riduzione di consumi della struttura produttiva sia compresa tra il 3% e il 6% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento sia compresa tra il 5% e il 10%, il nuovo credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per gli investimenti oltre i dieci milioni di euro.
Nel caso in cui la riduzione di consumi della struttura produttiva sia compresa tra il 6% e il 10% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento sia compresa tra il 10% e il 15%, la misura del credito di imposta per ciascuna quota di investimento aumenta rispettivamente al:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per gli investimenti oltre i dieci milioni di euro.
Nel caso di superamento della soglia del 10% per la riduzione di consumi della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione superiore al 15 % per i processi interessati dall'investimento, la misura del credito d'imposta diverrà del:
- 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 15% del costo, per gli investimenti oltre i dieci milioni di euro.
Per l'accesso all'agevolazione, le imprese dovranno presentare apposite comunicazioni al MIMIT e il riconoscimento del credito d'imposta sarà subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.
Al fine dell'utilizzo del beneficio, l'impresa dovrà inviare al GSE le certificazioni "energetiche" unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Dal momento in cui il GSE trasmetterà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese richiedenti il bonus, sarà possibile utilizzare tale credito esclusivamente in compensazione del modello F24 in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L 'ammontare non compensato entro tale data sarà riportato in avanti e diverrà utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Si rammenta che per la concreta applicazione si dovranno attendere i dettagli delle disposizioni attuative che saranno delineati dall'apposito DM, che dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile 2024.

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Gentile Cliente,la presente per informarla in merito agli sviluppi normativi riguardanti l’obbligo di stipulare un’assic...
19/02/2024

Gentile Cliente,
la presente per informarla in merito agli sviluppi normativi riguardanti l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il 31.12.2024. Si precisa che la definizione delle modalità attuative è delegata a un decreto di MEF e MIMIT, non ancora pubblicato.

Si anticipa che il suddetto obbligo, introdotto dalla legge di bilancio 2024, dovrebbe essere esteso alle seguenti categorie:
- Imprese con sede legale in Italia
- Imprese con sedi legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

Sarebbero, pertanto, escluse da questo adempimento le imprese agricole.

La polizza dovrà coprire i danni causati a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali (beni individuati dall’Art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n.1, 2, 3). La norma specifica che tali danni dovranno essere causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

La stipula dell’assicurazione in questione sarà obbligatoria, pertanto, dell’inadempimento a suddetto obbligo, si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni, o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.


Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti successivamente alla pubblicazione del decreto attuativo.
Cordiali Saluti.

Valerio Locatelli, Elena Sani, Silvia Ravani
Studio Locatelli Sani Ravani & Associati - Dottori Commercialisti
Via Agnello, 19 - Piazza della Scala - 20121 Milano
Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano
Tel. 02/745560 - 02/89053947 - 02/36514395
Fax 02/7382986
[email protected]
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