14/03/2021
*IL COMUNE DI COLI INFORMA:*
๐ด๐ด๐ด da lunedรฌ 15 marzo l'Emilia romagna torna in *zona ROSSA*๐ด๐ด๐ด
*SPOSTAMENTI*
โโvietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonchรฉ all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitร ovvero per motivi di salute.
ร consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa รจ consentita.
Il transito sui territori in zona rossa รจ consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessitร ovvero per motivi di salute.
Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale รจ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessitร o motivi di salute.
*Misure per il periodo di Pasqua*
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 รจ consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi giร conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilitร genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
*NIDI E SCUOLE*
โSono sospese le attivitร dei servizi educativi dellโinfanzia.
Le attivitร scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalitร a distanza.
*BAR E RISTORANTI*
โโLe attivitร dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese.
ร consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivitร di confezionamento che di trasporto.
La ristorazione con asporto รจ consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi con codice ATECO 56.3) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
*COMMERCIO AL DETTAGLIO*
โโSono sospese le attivitร commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitร di vendita di generi alimentari e di prima necessitร (allegato 23 del dpcm del 3 marzo 2021), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchรฉ sia consentito l'accesso alle sole predette attivitร e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
*Sono chiusi*, indipendentemente dalla tipologia di attivitร svolta, i *mercati,salvo le attivitร dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistica.
โ
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
*SPORT*
โ
consentito svolgere individualmente attivitร motoria in prossimitร della propria abitazione purchรฉ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
ร altresรฌ consentito lo svolgimento di attivitร sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
*MASCHERINE*
๐ต๐ทร obbligatorio avere sempre con sรฉ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esclusi:
1๏ธโฃle persone che stanno svolgendo attivitร sportiva;
2๏ธโฃi bambini di etร inferiore ai sei anni;
3๏ธโฃle persone con patologie o disabilitร incompatibili con l'uso della mascherina, nonchรฉ per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilitร
*CHIESE, CERIMONIE, CIMITERI*
โ
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitร di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
โSono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
โ
In Emilia-Romagna รจ consentita l'apertura dei cimiteri.